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[REGIONE PIEMONTE] Riordino delle strutture extralberghiere

Il Piemonte riordina la regolamentazione di bed and breakfast, affittacamere, case vacanza, residenze di campagna e ostelli. Un disegno di legge della Giunta approvato il 27 luglio dal Consiglio regionale mira a riorganizzare questo modello di ospitalità, sempre più diffuso di pari passo con la costante crescita dei flussi turistici, armonizzando la normativa con quella nazionale e comunitaria vigente, riunendola in un unico corpo e aggiornando un’impostazione ormai obsoleta, in quanto l’ultima legge regionale di riferimento era la 31 del 1985.

Una delle novità più rilevanti riguarda le strutture a conduzione famigliare, come “bed and breakfast”ed affittacamere, per le quali si dettano i confini entro cui possono essere gestite in forma non imprenditoriale: per i primi la soglia è fissata a tre camere, al di sopra delle quali sarà necessario disporre della partita Iva dedicata, con un limite massimo di sei stanze, oltre cui non si può essere annoverati in tale categoria; per gli affittacamere, invece, il servizio potrà essere esercitato in modo non imprenditoriale se svolto in forma occasionale e non continuativa e in non più di due appartamenti posti nello stesso stabile, con un massimo di tre camere e sei posti letto.

È anche prevista la tipologia della “country house” o residenza di campagna: dovranno essere ville padronali, casali o case coloniche ubicate in luoghi di valore naturalistico e paesaggistico, in centri sotto i 10.000 abitanti, amministrate in forma imprenditoriale, non annesse a un’azienda agricola e non gestite da un imprenditore agricolo, con camere o con appartamenti con cucina fino ad un massimo di dieci posti letto.

Un altro ambito di intervento sono le locazioni turistiche, quelle le abitazioni private, anche quando gestite da portali online quali Airbnb e Booking.com: l’affitto di un’abitazione, per essere considerato attività ricettiva, dovrà disporre di servizi quali fornitura e cambio biancheria, ricevimento ospiti, assistenza in camera, in assenza dei quali verrà considerata attività di mera locazione abitativa. Le unità abitative private gestite in forma diretta e indiretta dovranno rispettare alcuni adempimenti, come la stipula di una polizza assicurativa, la comunicazione al Comune di riferimento dei dati sugli alloggi affittati, la comunicazione giornaliera degli ospiti, la trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici.

Ulteriore novità significative sono le possibili soluzioni ricettive innovative: a complemento dell’offerta turistica tradizionale potranno essere attivati nuovi sistemi di accoglienza, da collocare in contesti particolari, come ad esempio le case o camere sugli alberi e le chiatte sui laghi; la locanda viene affiancata all’affittacamere e per entrambi i casi viene introdotta la possibilità di assumere la dizione di “room rental” o di “guest house”, nonché di offrire, oltre al servizio di pernottamento, quello di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

Per le case ed appartamenti vacanze (i cosiddetti CAV), è prevista la possibilità di assumere la denominazione di “residence” nel caso di un numero minimo di otto appartamenti, insieme alla presenza di un locale per la portineria e il ricevimento degli ospiti. Ulteriori denominazioni vengono introdotte anche per le case per ferie, tra cui “centri soggiorno”, e dizioni specifiche (quali “vacanza”, “studio”, “sportivo”) nel caso di specifiche finalità delle strutture.
Si vogliono così contrastare forme irregolari di ospitalità, migliorando la sicurezza e includendo tali strutture nei meccanismi di rilevazione statistica e informativa, facendo emergere la reale portata del settore extralberghiero.

“Con questa legge – ha commentato Antonella Parigi, assessora regionale alla Cultura e al Turismo – aggiorniamo e riordiniamo un ambito sempre più rilevante all’interno del settore turistico piemontese. Vengono indicate regole certe, con l’obiettivo di creare le condizioni migliori per lo sviluppo delle imprese turistiche extralberghiere con forme e modalità innovative e rispondenti alle esigenze del mercato. Infine, attraverso l’emersione del fenomeno degli affitti di abitazioni private ad uso turistico sarà possibile avere un quadro più completo dei flussi sul territorio, in particolare per le rilevazioni numeriche e statistiche”.

È invece demandata ad un successivo regolamento attuativo la definizione puntuale di alcuni ambiti della regolamentazione del settore, tra cui i criteri per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (e che interesserebbe strutture quali case cantoniere, fortificazioni, stazioni ferroviarie, ecc.) e alcuni aspetti dell’armonizzazione della norma alla legislazione in materia urbanistica, tecnico-edilizia e di sicurezza.

Author Gianni Gennaro Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.


Fonte: Regione Piemonte
Fonte: ANSA