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[REGIONE UMBRIA] SANITÀ: “SEMPLIFICATE LE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE” – L&#03…

(Acs) Perugia, 13 luglio 2017 – L’assessore regionale alla salute Luca Barberini ha illustrato ieri pomeriggio ai membri della Commissione Sanità e Servizi sociali, presieduta da Attilio Solinas, il regolamento che disciplina le modalità e i termini per la richiesta e il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture e attività sanitarie e socio-sanitarie. 

“Si tratta di una semplificazione delle procedure di autorizzazione – ha spiegato Barberini – per rispondere in maniera più efficace a situazioni che, nel tempo, si sono modificate al punto da richiedere qualche modificazione, attraverso una semplificazione del quadro normativo, dando possibilità a tutti gli operatori di avere maggiore certezza sui tempi per il rilascio delle autorizzazioni, senza nulla togliere alle garanzie e alla qualità delle prestazioni che riguardano la salute”.

I commissari hanno chiesto qualche giorno di tempo per un esame approfondito del regolamento, che quindi verrà votato nella seduta di commissione della prossima settimana. Il consigliere Raffaele Nevi (FI), che non è membro della commissione e non potrà votare, ha voluto però sottolineare che con questo atto “finalmente si sana un problema molto grave che poneva i nostri professionisti in una condizione di svantaggio rispetto ai loro colleghi di altre regioni. Da anni – ha detto Nevi – proponevo questa modifica e do atto che, seppure con grande ritardo, l’assessore Barberini ha mantenuto l’impegno che si era preso dopo la sua investitura”.

SCHEDA REGOLAMENTO
Ai fini del Regolamento sono considerate strutture e attività sanitarie e socio-sanitarie: le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; le strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno; gli ambulatori che erogano prestazioni di assistenza specialistica di diagnostica di laboratorio: i centri per la procreazione medico assistita; i servizi diagnostici terapeutici ad alta tecnologia di Radiologia, con intensità radiogena maggiore di 200 kev, Tac, Pet, Radioterapia, Risonanza magnetica, Litotrissia e Adroterapia. Tali strutture necessitano di autorizzazione del Comune e anche di successiva autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria.

Per le strutture di media complessità invece la procedura sarà più semplice: la comunicazione di avvio dell’attività dovrà avvenire tramite Segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Tale procedura riguarda gli ambulatori medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, anche riabilitativa e di diagnostica strumentale non comprese nel gruppo precedente; inoltre riguarda anche gli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie, singoli o associati, che utilizzano apparecchiature elettromedicali ed esercitano attività o procedure chirurgiche.

Non sono invece sottoposti alle procedure di cui sopra gli studi medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e gli studi medici, odontoiatrici e della altre professioni sanitarie che non utilizzano apparecchiature elettromedicali o non esercitano attività chirurgiche. Per questo ultimo gruppo di attività sanitarie è sufficiente la comunicazione dell’apertura dello studio alla Asl territoriale, così come gli eventuali trasferimenti.

I controlli sulle attività sanitarie e sociosanitarie e sul possesso dei necessari requisiti sono affidati ai Dipartimenti sanitari, che possono agire dopo 30 giorni dall’avvenuta comunicazione di inizio delle attività. La struttura regionale, anche su proposta dell’Asl, può disporre verifiche ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e può procedere a sospensione, revoca o decadenza dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie in caso di gravi o reiterate inadempienze. Con l’approvazione del Regolamento, c’è anche un termine di validità di due anni da rispettare per l’avvio delle opere o l’inizio dell’attività. Prima di questa modifica si erano infatti verificati casi di autorizzazioni concesse per opere e attività mai avviate che rientravano comunque nella programmazione regionale, creando una distorsione. PG/

Fonte: Regione Umbria